Telecom Italia multata 840mila euro per telefonate promozionali senza consenso

Garante privacy ha sanzionato per 840mila euro Telecom per telefonate promozionali senza consenso.

Scritto da

Simone Ziggiotto

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In seguito alle numerose segnalazioni pervenute al Garante per la privacy di contatti telefonici indesiderati a scopo promozionale da parte di Tim S.p.A. nei confronti di soggetti che non avevano prestato il consenso al trattamento dei dati per tale finalità, l’Autorità, effettuate le necessarie indagini, ha multato Telecom Italia con una sanzione amministrativa del valore di 840.000 euro per "aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata". Con la campagna pubblicitaria oggetto delle telefonate, la società voleva verificare un eventuale ripensamento dell’ex cliente per tornare ad essere cliente.

L’istruttoria svolta dall’Ufficio ha consentito di appurare che Tim S.p.A. ha pianificato e realizzato, attraverso società partner designate quali responsabili del trattamento, una campagna di contatti telefonici denominata "recupero consenso", che aveva l’intento di acquisire il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali da parte di coloro che non lo avevano mai reso ovvero che lo avevano revocato.

La campagna "recupero consenso" è stata effettuata nell’anno 2015 nei confronti di ex-clienti di Tim S.p.A. e ed ha comportato l’utilizzo dell’intera base di dati dei clienti cd. "cessati e non consensati", pari a circa 2.000.000 di anagrafiche (per la precisione 1.976.266).

E’ stato osservato nel provvedimento del Garante che "gli accertamenti svolti con riguardo all’intera campagna di Telecom Recupero Consenso, che ha interessato circa 2.000.000 di utenze, hanno consentito di appurare che la società ha effettuato operazioni di trattamento […] finalizzate allo svolgimento di attività promozionali in violazione della disciplina rilevante in materia di protezione dei dati personali e con particolare riferimento alla mancanza di consenso degli interessati […]".

Inoltre, "la società, oltre a rendersi autrice delle violazioni di legge sopra richiamate rispetto ad una platea amplissima di interessati, ha al contempo posto in essere una condotta contraria alla prescrizione già impartita nei suoi confronti dal Garante con il provvedimento del 30 maggio 2007 (doc. web n. 1412598)" in base alla quale Telecom era tenuta ad adottare ‘le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alle disposizioni vigenti per ciò che concerne, specificamente, la possibilità di effettuare chiamate di carattere pubblicitario, promozionale o commerciale solo nei confronti di soggetti per i quali risulti documentato in modo adeguato il preventivo consenso informato rispetto al contatto telefonico […]’". Di questa prescrizione, "Telecom non ha in concreto tenuto conto in relazione alle utenze oggetto della campagna ‘Recupero consenso’".

All’illecito trattamento dei dati, accertato dall’Autorità con il provvedimento del 22 giugno 2016 (provvedimento confermato dal Tribunale civile di Milano che ha rigettato il ricorso di Telecom), era seguita una contestazione di sanzione amministrativa da parte del Garante alla quale la società telefonica aveva adempiuto in parte, effettuando il pagamento relativo a solo una delle violazioni contestate.

Il Garante ha ritenuto "grave la condotta in considerazione del fatto che la società ha svolto le attività sulla base di una scelta consapevole e non per mera negligenza, avendo acquisito, nel corso degli anni, attraverso la costante interlocuzione con il Garante, tutti gli elementi interpretativi che le avrebbero dovuto consentire di assumere delle decisioni in linea con l’ordinamento vigente e con gli orientamenti dell’Autorità".

A Telecom Italia S.p.A. è stato quindi ordinato di pagare la somma di euro 840.000 (ottocentoquarantamila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni indicate in motivazione, entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento.

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