Agcom, l’autorità italiana per le garanzie nelle comunicazioni, ha sanzionato per oltre 2 milioni di euro Tim, Vodafone e Wind Tre per avere introdotto sui contratti prepagati una modalità onerosa di prosecuzione del servizio in caso di credito esaurito.
Da qualche mese, se l’utente di un contratto prepagato esaurisce il credito e non effettua una ricarica utile al rinnovo dell’offerta il suo operatore non gli blocca più il traffico in uscita, impedendogli quindi ogni forma di comunicazione, ma lo rende disponibile, anche senza volontà diretta espressa da parte dell’utente. Alla prima successiva ricarica utile, viene addebitato un costo aggiuntivo ai clienti che, anche inconsapevolmente o involontariamente, hanno fruito dei servizi a credito esaurito.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha ritenuto questo metodo in contrasto con la normativa di settore, comminando 696 mila euro di multa ciascuno alle società TIM, Vodafone e Wind Tre.
L’Agcom ha ritenuto che la condotta degli operatori non possa configurarsi come semplice esercizio dello jus variandi per il quale, in applicazione dell’art. 70, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche, non è necessaria l’accettazione da parte degli utenti essendo sufficiente la garanzia di un diritto di recesso dal contratto senza costi.
Come verificato dall’Agcom nel corso di un’approfondita istruttoria avviata nel mese di Luglio 2019, gli operatori non si sono limitati, infatti, a modificare le originarie condizioni del contratto prepagato sottoscritto, ma vi hanno inserito un quid novi che, in quanto tale, doveva essere accettato dagli utenti. La condotta menzionata è risultata inoltre in contrasto con quanto previsto dalla delibera n. 326/10/CONS, che obbliga gli operatori a far cessare immediatamente la connessione dati nel caso in cui il credito disponibile sia completamente esaurito e a riattivarla soltanto dopo aver ricevuto un’espressa manifestazione di volontà da parte dei clienti.
L’Agcom ha anche accertato la violazione da parte dei tre operatori degli obblighi in materia di trasparenza delle informative rese in occasione di alcune variazioni delle condizioni economiche di offerte di rete mobile.
Nel caso di WindTre, è stata sanzionata anche l’introduzione di un costo associato alla navigazione internet illimitata a 128Kb allorché sia stato esaurito il bundle dati associato all’offerta sottoscritta.
Con questa decisione, l’Autorità si pone in sintonia con quanto affermato in relazione allo jus variandi dal Consiglio di Stato nella recente sentenza n. 8024/2019, per il quale:
"l’art. 70, comma 4, del Codice, non può applicarsi a qualsivoglia tipo di variazione del contenuto del contratto, dovendosi riconoscere in via ermeneutica due tipologie di limiti: in primo luogo, le modifiche unilaterali possono riguardare soltanto la variazione di condizioni già contemplate nel contratto; in secondo luogo, i mutamenti delle condizioni preesistenti non possono mai raggiungere il livello della novazione del preesistente rapporto obbligatorio."